Avvio dell'operatività della Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI

12 Ottobre 2022 |

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

INDUSTRIE ALIMENTARI, DEL TURISMO E DELLA CULTURA

 

 

Si informa che, a partire dal prossimo 10 ottobre, è operativa la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, istituita ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 152/2021 (cd. “DL Recovery”), così come convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233.

 

Si ricorda che la Sezione è stata costituita in attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo prevista dal PNRR ed è finalizzata alla concessione di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie, che svolgono una delle attività comprese nell’elenco di codici Ateco pubblicato nell’Accordo per l’adozione della politica di investimento.

 

Si tratta nello specifico di  interventi finalizzati a facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.

 

Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:

interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio “non arrecare un danno significativo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01; assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

 

Le garanzie sono concesse:

a titolo gratuito; per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro; a imprese con un numero di dipendenti fino a 499; con percentuali di copertura massime pari al 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all’80% (90% per la riassicurazione); su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che: i) sia erogato un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; ii) il rilascio della garanzia è idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; senza applicazione del modello di valutazione del Fondo; a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti; senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell’operazione; con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti; sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.   

Maggiori dettagli sono pubblicati nella Circolare n. 7/2022 del Fondo di Garanzia per le PMI, allegata alla presente nota.

Circolare-N.7-2022_Avvio-operatività-Sezione-speciale-Turismo

 

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri uffici:

Ramona Mellone        mellone@confindustria.ta.it                099 7345 313     3316187877