Home > Circolari > Decreto legge n. 146/2021 - Art. 13 - Obblighi formativi e di addestramento - Indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Ministero del lavoro - Comunicazione dei dati sanitari - Art. 40 Dlgs 81/2008 - Rinvio al 31 luglio 2022 Decreto legge n. 146/2021 - Art. 13 - Obblighi formativi e di addestramento - Indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Ministero del lavoro - Comunicazione dei dati sanitari - Art. 40 Dlgs 81/2008 - Rinvio al 31 luglio 2022 25 Febbraio 2022 | Relazioni sindacali Decreto legge n. 146/2021 - Art. 13 - Obblighi formativi e di addestramento - Indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Ministero del lavoro - Comunicazione dei dati sanitari - Art. 40 Dlgs 81/2008 - Rinvio al 31 luglio 2022 Come noto, con circolare del 16 febbraio 2022 (in allegato), l’Ispettorato nazionale del lavoro, d’intesa con il Ministero del lavoro, ha dato la propria interpretazione ad una parte delle innovazioni contenute nel decreto legge n. 146/2021, riferite al tema della formazione e dell’addestramento, facendo proprie alcune criticità evidenziate a suo tempo da Confindustria ai vertici dei due enti. Con una apposita nota del 15 febbraio 2022 (in allegato) il Ministero della salute ha comunicato il rinvio al 31 luglio 2022 del termine per la produzione dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria relativi al 2021. Formazione Come si ricorderà, l’articolo 13 del richiamato DL, intervenendo sull’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, aveva previsto, tra l’altro, che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e l’adempimento di tale obbligo era posto in relazione all’accorpamento, rivisitazione e modifica dei vigenti accordi Stato regioni in materia di formazione, adempimento da porre in essere entro il 30 giugno 2022. All’uscita del provvedimento normativo, Confindustria rilevò l’assenza di un regime transitorio e rappresentò sia all’Ispettorato sia al Ministero del lavoro la necessità (giuridica e organizzativa) di formalizzare il fatto che tutti gli obblighi formativi oggetto della novella legislativa erano differiti ad un momento successivo alla adozione del richiamato accordo Stato-Regioni (ed alla realizzazione e fruizione dei relativi corsi). Oggi, l’Ispettorato del lavoro, raccogliendo l’istanza sopra rappresentata, ha precisato – con riferimento alla innovativa previsione dell’obbligo formativo a carico che vede come destinatario il datore di lavoro - che “per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”. Stessa conclusione per la formazione di dirigenti e preposti: ferma la prosecuzione della formazione e dell’aggiornamento secondo i criteri attualmente vigenti (e previsti nell’accordo 21 dicembre 2011), la nuova formazione (ed i nuovi obblighi e responsabilità) non potranno che essere rimessi alla disciplina che sarà adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni. Un’ulteriore utile precisazione – anche questa oggetto di segnalazione da parte di Confindustria – è relativa alle modalità organizzative della formazione del preposto. La norma prevede, infatti, la formazione in presenza e con cadenza biennale. Precisa opportunamente l’Ispettorato che “anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza”. Dunque, nessuna modifica immediata, nemmeno per le attuali modalità e cadenze temporali della formazione. L’Ispettorato, inoltre, rinvia espressamente al futuro accordo Stato-Regioni per la “introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)”. Confindustria aveva evidenziato, sul punto, che non bastava la conclusione dell’accordo, ma occorreva assegnare il tempo necessario per l'organizzazione e fruizione dei corsi. Sul piano della vigilanza e sanzionatorio, coerentemente con le premesse, l’Ispettorato evidenzia formalmente che “i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.” Addestramento L’interpretazione relativa al tema dell’addestramento è parzialmente diversa, ma si ritiene che ciò sia coerente con le previsioni vigenti, in quanto l’obbligo di addestramento è già previsto, e la innovazione normativa introduce, pro futuro, alcune precisazioni che non alterano l’obbligo vigente né rinviano ad ulteriori provvedimenti. In sostanza, l’attività di addestramento, per il futuro, dovrà essere integrata con le previsioni della nuova normativa, che specifica in cosa consiste l’addestramento (rispetto alla sintetica formula previgente: “L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”). Le attività di addestramento, dopo l’entrata in vigore della norma e secondo le precisazioni della circolare, dovranno svolgersi nel rispetto della nuova disposizione, secondo la quale “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Prova pratica ed esercitazione applicata sono, dunque, le novità più rilevanti, alle quali farà riferimento anche l’attività di vigilanza, evidentemente ai fini dell’adozione del provvedimento di prescrizione del D.lgs. n. 758/1994. Il profilo formale (annotazione su registro anche informatizzato) viene invece ritenuto (correttamente) non suscettibile di prescrizione ma di semplice disposizione. Rinvio dell’invio dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria riferiti al 2021 (art. 40 Dlgs 81/2008) Si segnala che con una apposita nota (allegata)[1], il Ministero della salute ha disposto il rinvio al 31 luglio 2022 della comunicazione dei dati sanitari prevista dall’art. 40 del Dlgs 81/2008 relativi al 2021. [1] In analogia con la nota 11056/2020 Si allega: - circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022; - nota Ministero della Salute 15 febbraio 2022; - testo decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021. INL - Circ. n. 1 del 16 feb 2022 - Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lav. - Art. 37, Dlgs n. 81 08 come modificato dal DL n. 146 2021 (conv. da L. n. 215 2021) Min. Salute - Proroga invio dati dati relativi alla sorveglianza sanitaria riferiti al 2021 (art. 40 Dlgs 81 2008) allegato 3 B Decreto Legge n. 146 del 21 ott 2021 Si indica, di seguito, il recapito del funzionario di questa Associazione a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento: Confindustria Taranto Via Dario Lupo, 65 - 74121 Taranto dr. Giorgio Meschiari tel. (+39) 099/7345111 (centralino) - (+39) 099/7345304 (diretto) - cell. 338/4338364 e-mail: meschiari@confindustria.ta.it