Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si comunica che l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28 ottobre ’21 ha definito le modalità per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Come è noto, l’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si sottolinea, che la fruizione del credito di imposta è consentita solo a seguito di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea in quanto l’agevolazione rientra nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".

Nello specifico, la comunicazione deve essere inviata:

entro il 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

A seguito della presentazione della Comunicazioneè rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario presentare il modello di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario attraverso il servizio web e i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Circ. Criteri e modalità fruizione credito imposta tessile

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Per informazioni le imprese interessate possono contattare i seguenti uffici:

Dr.ssa Ramona Mellone

mellone@confindustria.ta.it

Tel. 0997345313

Cell. 3316187877

 

Dr.ssa Giusj Parascandolo

parascandolo@confindustria.ta.it

Tel. 0997345302

Cell. 3346263775