Newsletter n 2/2022 Sezione Chimica Energia Ambiente

Si riporta di seguito la Newsletter di settore con tutti gli aggiornamenti di interesse per le nostre imprese.

 

NOVITÀ NORMATIVE

DL Proroghe - aggiornamento

Sono stati presentati gli emendamenti al DL Proroghe, in discussione presso le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

Tra le proposte emendative si segnalano quelle in materia di controlli radiometrici(11.41 Lucaselli (FdI); 11.90 Calabria (FI)), che propone un differimento di 6 mesi della prima scadenza prevista dall’articolo 22 del d.lgs. n. 101 del 2020, in modo da provvedere all’emanazione del decreto attuativo per il riconoscimento degli organismi di controllo della vigilanza radiometrica e all’attivazione della sezione della banca dati nella Sezione RESORAD per la trasmissione dei risultati delle misurazioni su cui vige l’obbligo.

Ulteriori emendamenti sono stati presentati in materia di obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

In particolare, si evidenziano le proposte emendative che prevedono l’ulteriore proroga dell’introduzione dell’obbligo di etichettatura, dal 1° luglio 2022, al 1° gennaio 2023.

Le stesse proposte, inoltre, prevedono che le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi siano adottate con Decreto non regolamentare del MiTE entro il 31 ottobre 2022, anziché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione (11.9 Cenni - PD; 11.67 Viviani – Lega;  11.20 Gadda – IV; identico 11.111 Nevi - FI il quale la proroga, dal 30 giugno 2022, al 31 dicembre 2022 relativamente alla sospensione dell’applicazione dell’obbligo di etichettatura).

Identici anche gli emendamenti 11.18 Fregolent – IV,11.10 Schullian - Misto, 11.103 Nevi – FI, i quali spostano la sospensione dell’obbligo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 .

Si segnala anche l’emendamento 11.55 Gallinella – M5S il quale prevede che le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi siano adottate, con Decreto non regolamentare del MiTE, entro il 31 ottobre 2022, anziché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione.

Infine, si segnala l’emendamento 11.16. Trano, che sopprime la proroga sull’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

Sempre con riguardo al tema dell’etichettatura si comunica che Confindustria sosterrà le proposte emendative che intendono allungare la data di entrata in vigore dell’obbligo, come anche quelle che propongono specifiche di contenuto e di termini sul decreto contenente le linee guida che dovrà essere adottato dal MiTE. In relazione al decreto, Confindustria sta interloquendo con il Ministero e con il CONAI ai fini dei contenuti che lo stesso provvedimento dovrà riportare, allo scopo di rendere quanto più chiare e complete possibili le indicazioni su come adempiere.

Si specifica, altresì, che il decreto dovrà essere notificato a Bruxelles a titolo di regola tecnica, come segnalato a più riprese da Confindustria.

 

DL Sostegni ter - testo GU

Il DL Sostegni-ter è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. In tema di oneri generali di sistema, si prevede che l’ARERA debba annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (art. 14). Inoltre, il provvedimento introduce un contributo straordinario per le imprese energivore. In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 - e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbiano subìto un incremento del costo superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario (a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti), sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Ai relativi oneri, pari a 540 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (art. 15); Ulteriori interventi riguardano l'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Al riguardo, alla luce degli eccezionali effetti sul prezzo dell’energia derivanti dalla situazione congiunturale, si prevede che, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, al fine di stabilizzare il trattamento di questi impianti e recuperare eventuali profitti extra realizzati dai produttori.

Tuttavia, nel decreto non hanno trovato accoglimento le proposte urgenti e dagli effetti strutturali di Confindustria riguardanti in particolare:

•          la cessione della produzione nazionale di gas ai settori industriali per 10 anni con anticipazione dei benefici finanziari per l’anno 2022;

•          la cessione di energia rinnovabile elettrica “consegnata al GSE” per un quantitativo di circa 25TWh e trasferita ai settori industriali a rischio chiusura ad un prezzo di 50 €/Mwh;

•          l’incremento delle agevolazioni per i settori “energivori” con riferimento alle componenti parafiscali della bolletta elettrica (D.M. 21 dicembre 2017 ex COM 200/2014/UE).

La criticità principale delle misure contenute nel decreto riguarda il reiterarsi di un approccio temporaneo alla soluzione del problema e l’incapacità del Governo di intervenire in modo strutturale sulla componente energia - come, ad esempio, il Governo Francese ha fatto in modo concreto – e che Confindustria aveva richiesto con le misure sulla produzione nazionale di gas e la produzione di energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE.

Più in dettaglio, a parte la positiva estensione del perimetro di agevolazione sugli oneri di sistema del settore elettrico per impegni superiori ai 16,5 KW di potenza, che corregge la precedente esclusione dal perimetro dei beneficiari delle PMI non energivore, si evidenzia, un prelievo sull’“extraprofitto” degli impianti a fonti rinnovabili che rischia di alimentare contenziosi che potrebbero vanificare gli effetti della misura.

Per quanto riguarda il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta non appaiono chiari i criteri applicativi nei casi di imprese dotate di sistemi di autoproduzione, i cui extra costi legati alla crisi energetica e al consumo di energia elettrica, anche parzialmente autoprodotta, derivano non solo dall’aumento dei costi delle bollette di energia elettrica ma anche dall’aumento dei costi dei combustibili necessari alla produzione dell’energia elettrica, come avviene per i processi cogenerativi industriali nei settori della Chimica, della Carta e della Ceramica. Inoltre, è necessario chiarire in base a quali indici siano da calcolarsi i costi per kwh.

Si segnala, altresì, che il Decreto interviene per sopprimere alcuni SAD (sussidi ambientalmente dannosi). In particolare, vengono soppresse la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci e l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare e vengono espressamente esclusi i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale dall’accesso alle risorse del fondo per la crescita sostenibile (art. 18).

Il Decreto pertanto non interviene sulla componente di SAD nel complesso pari a circa 5,1 Mld riguardanti le agevolazioni e altre misure di degressività sulle componenti fiscali e parafiscali di acquisto di commodities (derivati petroliferi) e vettori energetici (elettricità) in ordine ai quali è fondamentale evitare interventi che si tradurrebbero immediatamente in aumento dei costi energetici per le imprese (a cominciare dall’autotrasporto).

Infine, il provvedimento appare critico anche sotto il profilo degli effetti economico- redistributivi, poichè gli interventi sono finanziati con una anticipazione di circa 1,3 miliardi (gettito complessivo previsto per il 2022 pari a 2,6 Mld) di fondi che saranno versati dalle imprese per acquistare i diritti ad emettere CO2 (cd. quote ETS).

Sul punto, è opportuno considerare che il nuovo pacchetto “fit for 55” della Commissione UE stabilisce che i proventi delle aste CO2 dovrebbero essere utilizzati per promuovere investimenti in misure di mitigazione ambientale (inclusi gli investimenti per la decarbonizzazione dei processi industriali) e fino al 25% dell’ammontare per compensare i settori energivori a rischio delocalizzazione dai costi indiretti della CO2 (abbattimento della componente di costo CO2 del costo di acquisto dell’energia elettrica).

Vengono poi apportate modifiche puntuali alla composizione e modalità di funzionamento della Commissione Via Fast Track PNRR-PNIEC introdotta dal DL n. 77/2021, anche per accelerare i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese. Tra le altre cose, il Ministro della transizione ecologica potrà nominare un numero massimo di sei componenti della Commissione VIA “ordinaria” come componenti anche della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (art 17).

Nell’ambito dell’credito d’imposta 4.0, come rivisto dalla legge di bilancio 2022, il DL prevede che, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro in beni strumentali nuovi ex allegato A, inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica definiti con DM, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (in luogo dei 20 milioni di euro previsti come tetto massimo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni ma non inclusi nel PNRR) (art 10). La misura è positiva e va nella direzione auspicata da Confindustria di sfruttare le tecnologie 4.0 anche per il conseguimento di obiettivi ambientali.

Audizione Confindustria PdL sul controllo delle emissioni di sostanze emananti odore

Si trasmette in allegato il testo dell’audizione di Confindustria sulla “PdL contenente modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore”, che si è svolta in videoconferenza giovedì 20 gennaio u.s., presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Audizione_Confindustria_controllo delle emissioni di sostanze emananti odore

MUD 2022 – Pubblicazione in GU del DPCM

Si comunica che nella GU del 21 gennaio u.s., è stato pubblicato il DPCM 17 dicembre 2021, recante ““Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.”.

Il termine entro il quale è necessario provvedere alla comunicazione del modello è fissato a 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM, dunque entro il 21 maggio 2022.

Il provvedimento, riporta all’Allegato I il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

Comunicazione rifiuti; Comunicazione veicoli fuori uso; Comunicazioni imballaggi (composta dalla Sezioni Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio); Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione; Comunicazione produttori da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’Allegato II riporta la modulistica per la comunicazione semplificata sui rifiuti, mentre nell’Allegato III è riportata la modulistica per la comunicazione sui rifiuti ordinaria. L’Allegato IV, infine, riporta le indicazioni per la presentazione del MUD via telematica.

Le principali modifiche alla comunicazione annuale MUD 2022 sono le seguenti:

aggiunta nella sezione anagrafica della "SCHEDA RICICLAGGIO": la scheda va compilata da chi effettua operazioni di riciclaggio finale e preparazione per il riutilizzo ottenendo prodotti end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze. Sono da dichiarare

§  i rifiuti urbani, compresi gli imballaggi provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani, includendo anche i rifiuti derivanti dal pretrattamento dei rifiuti urbani che possono aver subito un cambio di codice a seguito di detto trattamento

§  i rifiuti di imballaggio, sia quelli provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani (da indicare anche nella sezione rifiuti urbani) sia quelli provenienti dalla raccolta da superfici private

i soggetti che raccolgono i rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater al d. lgs. 152/2006 dalle attività riportate in allegato L-quinques al d.lgs 152/2006 devono compilare la comunicazione "Rifiuti urbani e raccolti in convezione". Sono tenuti a compilare questa sezione sia il soggetto gestore del servizio pubblico, sia il soggetto privato che raccoglie questi rifiuti presso le utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 198, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006. I soggetti privati dovranno compilare il modulo "RT-NONPub" e il modulo DRU.

Sul sito di Ecocamere (link) è disponibile un approfondimento sulle novità oltreché il testo del provvedimento.

Principio del Do No Significant Harm (DNSH) – Pubblicata la guida operativa

Si comunica che è stata pubblicata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato.

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi dei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza degli Stati membri non arrechino alcun danno significativo all’ambiente e si basa su quanto specificato nel Regolamento UE 2020/852 sulla “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottato per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Gli allegati tecnici del Regolamento riportano i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante.

Tutte le misure inserite nei PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrare il rispetto di tale principio.

La Guida operativa per il rispetto del principio DNSH ha, quindi, lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link, dal quale è possibile anche scaricare la Guida operativa.

Focus sui progetti di economia circolare

Si riporta di  seguito, una sintesi degli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di costruzione e gestione di impianti per la separazione, trattamento e riciclaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Scheda 17 della Guida operativa). L’attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa che gestionale di questi impianti.

Non risultano ricompresi, in quanto non in linea con i principi DNSH, interventi relativi alle seguenti tipologie di impianti;

Discariche; Inceneritori; Trattamento meccanico biologico

Qualora l’opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria presentata dal proponente.

Mitigazione del cambiamento climatico

I criteri per la mitigazione del cambiamento climatico sono emanati unicamente per i rifiuti non pericolosi, in linea con il Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia) del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Qualora l’intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici), questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di soddisfare il criterio per il quale l’impianto oggetto di finanziamento dovrà garantire una capacità di conversione pari ad almeno il 50 %, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata in materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materiali vergini nei processi di produzione.

Qualora l’intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale, è richiesto il mero rispetto della DNSH.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Conduzione di una analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da realizzare. Se l’analisi dovesse identificare dei rischi, procedere alla definizione delle soluzioni di adattamento che possano ridurre il rischio fisico climatico individuato.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Condurre studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le relative azioni mitigative.

Economia Circolare

La realizzazione di questi impianti (o loro upgrade) fornisce un contributo sostanziale all’economia circolare.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Gli aspetti di inquinamento da valutare sono:

Rumore – Realizzare una modellizzazione acustica per valutare gli effetti del sito sul clima acustico locale identificando eventuali azioni mitigative; Atmosfera – Condurre una modellizzazione delle emissioni in atmosfera (puntuali e diffuse) identificando eventuali azioni mitigative del sito; Acque - Analisi del sistema di gestione acque reflue e progettazione impianto di trattamento; Suolo e sottosuolo – Nel caso di interventi su siti di ampiezza superiore a 1.000 mq condurre caratterizzazione del sito ai sensi del D.Lgs.152/2006. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, l’impianto per la separazione/trattamento/riciclaggio di rifiuti non pericolosi non potrà essere costruito all’interno di:

terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio; terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO. siti di Natura 2000

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

1.                  Qualora l’intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), questo dovrà essere progettato e realizzato al fine di soddisfare il criterio per il quale l’impianto oggetto di finanziamento dovrà garantire una capacità di conversione pari ad almeno il 50 %, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata in materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materiali vergini nei processi di produzione

2.   Non sono autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

BANDI

MISE: 750 milioni per investimenti industriali sul Green New Deal

Si segnala che il MISE ha pubblicato il decreto che rende operativo il bando sui progetti R&S.

La misura rende disponibili complessivamente risorse pari a 750 milioni di euro. Si tratta di Agevolazioni finanziarie e contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione per la transizione ecologica e circolare coerenti con gli ambiti di interventi del “Green new deal italiano” e limitatamente alle PMI per l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo.

Per l’attuazione della misura agevolativa sono previste le seguenti risorse finanziarie:

600 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) 150 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto

Le agevolazioni concedibili possono essere concesse nella forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto.

Per maggiori dettagli le imprese interessate possono contattare gli uffici di Confindustria Taranto dedicati agli strumenti di agevolazione e sostegno per le imprese:

 

 

Dr.ssa Ramona Mellone

mellone@confindustria.ta.it

Tel. 0997345313

Cell. 3316187877

 

Dr.ssa Giusj Parascandolo

parascandolo@confindustria.ta.it

Tel. 0997345302

Cell. 3346263775

  

ISPRA – Pubblicazione volume Transizione Ecologica Aperta

Segnaliamo la pubblicazione del volume “Transizione Ecologica Aperta”, predisposto dall’ISPRA, che aiuta a leggere e interpretare i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nei più diversi aspetti dell’ambiente italiano e a prefigurarne i cambiamenti futuri.

Si tratta di una sintesi chiara delle tante dinamiche che concorrono alla transizione ecologica italiana, che porta subito all’attenzione della società gli aspetti più importanti di ogni problematica o fenomeno, segnalandone le criticità ma anche i risultati già raggiunti o raggiungibili.

Il documento è disponibile al seguente link.

WEBINAR di formazione/informazione

Webinar Confindustria “IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – R.E.N.T.Ri. A che punto siamo arrivati con la sperimentazione”

Webinar Tracciabilità Rifiuti

 

Martedì 1° febbraio 2022 dalle ore 10.00.

Come è noto, lo scorso giugno è partita la sperimentazione del nuovo Registro elettronico Nazionale della tracciabilità dei rifiuti – R.E.N.T.R.i, con la messa a punto di un prototipo che sta consentendo alle Imprese di testare il nuovo sistema.

Confindustria – che ha firmato un Protocollo di adesione alla sperimentazione con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – organizza un webinar di approfondimento il 1° febbraio 2022, ore 10.00, rivolto alle Associazioni e alle Imprese del Sistema per analizzare le principali novità, fare il punto sulla sperimentazione in corso e avviare un confronto con le Amministrazioni pubbliche competenti per la migliore implementazione di quello che sarà il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

All’evento parteciperanno il Capo Dipartimento per la transizione ecologica e gli acquisti verdi del MiTE, Laura D’Aprile, il Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Daniele Gizzi, nonché Gennaro Romano e Francesco Mancini della Segreteria del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, i quali forniranno una panoramica del nuovo sistema e degli adempimenti previsti nella sperimentazione in corso.

Per partecipare è necessario registrarsi accendo al seguente link https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_bC_3IMihQ0mjYIDbWXww5g

In allegato il programma dei lavori.

Programma_Webinar+RENTRI_010222_Confindustria

 

Dr.ssa Ramona Mellone

Area Credito e Finanza

Sezione Chimica Energia Ambiente

Sezione Credito Finanza Assicuarazioni

Comitato Imprenditoria Femminile

Confindustria Taranto

mellone@confindustria.ta.it

Tel. 0997345313 Cell. 3316187877