Home > Coronavirus > Aliquota IVA agevolata "Beni Covid" Aliquota IVA agevolata "Beni Covid" 09 Giugno 2020 | Credito, Finanza e Politiche fiscali Coronavirus Si segnala che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito i primi importanti chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle cessioni di beni utili per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. In particolare, l'Agenzia, con circolare n. 12/2020 è intervenuta risolvendo alcuni dei principali dubbi emersi in fase di prima applicazione delle modifiche apportate dall'articolo 124 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che ha disposto l'assoggettamento ad aliquota IVA pari a zero sulle cessioni dei beni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e dell'aliquota IVA del 5% per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2021. In particolare, l'Agenzia ha precisato quanto esegue:• Decorrenza della nuova disciplina: l'aliquota IVA agevolata si applica alle operazioni effettuate dal 19 maggio 2020, ossia dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Pertanto, a partire dalla predetta data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della suddetta Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall'IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 5%. • Tassatività dell'elenco dei beni agevolabili: l'aliquota IVA agevolata si applica esclusivamente ai beni elencati dalla norma escludendo, pertanto, beni aventi funzioni similari. Pertanto, l'elencazione contenuta nell'articolo 124 va intesa, come tassativa e non meramente esemplificativa. • Codici TARIC dei beni elencati: l'Agenzia fornisce un dettaglio dei beni individuati dalla norma riportando i codici TARIC ad essi associati, riprendendo l'elenco dei beni suggerito dalla Commissione Europea nella comunicazione del 3 aprile 20201. Inoltre, ai medesimi beni è stato associato il codice TARIC "Q101: esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 124, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34" che deve essere indicato nelle importazioni dei beni effettuate fino al 31 dicembre 2020. Per quanto concerne i beni agevolabili, si ritiene che le definizioni dei beni riportate nell'attuale formulazione della norma rischia di escludere dall'agevolazione alcuni beni che, invece si rivelano effettivamente utili nel fronteggiare l'emergenza epidemiologica.Per tale ragione, Confindustria ha presentato un emendamento volto ad apportare alcune correzioni e integrazioni alla norma al fine di dare maggiore chiarezza agli operatori e di estero l'applicazione dell'aliquota agevolata a beni differenti ma aventi le medesime finalità. Sarà cura dei nostri uffici aggiornare le imprese su eventuali ed ulteriori sviluppi. In allegato la circolare dell'Agenzia delle Dogane. All.to 1. Circolare 12/2020_Riduzione Aliquota IVA