Covid-19: DIRETTIVA MINISTERO INTERNO - primi commenti

La direttiva chiarisce innanzitutto che, per effetto dell'ampliamento del novero delle attività consentite, risultano comprese nell'allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.

La direttiva conferma inoltre che sono consentiti gli spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative, anche per quanto concerne il divieto di trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, al di fuori della Regione in cui ci si trova. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza e dimora. Una volta rientrati, si può uscire dai confini della Regione solo per le motivazioni consentite, tra cui le comprovate esigenze lavorative.

Le attività consentite sono condizionate al rispetto delle disposizioni contenute nei Protocolli di sicurezza, sia quello confederale sia quello per i cantieri, sottoscritti entrambi il 24 aprile scorso.

Le comunicazioni ai Prefetti sono sostituite da un sistema di controllo sull'osservanza delle suddette disposizioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal fine, vengono costituiti nuclei di controllo. L'eventuale violazione dei Protocolli anti contagio prevede l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legge 19 del 2020, articolo 4, salvo che il fatto costituisca reato, sulla base del quadro normativo delineato dal Testo Unico sulla sicurezza.

Ricordiamo, a tal proposito, anche la possibilità, già all'atto dell'accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell'attività.

La circolare infine evidenzia che restano ferme le misure più restrittive emanate dalle singole Regioni.

Info: Sanità
Dr. Mimmo D'Abramo
dabramo@confindustria.ta.it

All.to

1. Direttiva del Ministero dell'Interno del 2 maggio 2020 con alcuni primi commenti di ANCE