Aggiornamento del Protocollo 14 marzo 2020

Sottoscritto in data 24 aprile 2020, l"Aggiornamento del Protocollo 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario del 14 marzo 2020, il nuovo documento introduce alcune disposizioni che è opportuno evidenziare.
- in premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del protocollo da cui consegua l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza;
- il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
- il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
- collaborazione tra le committenti e aziende e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;
- vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle aziende terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
- iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
- adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad un metro;
- viene ulteriormente favorito lo smart work, con sostegno da parte del datore di lavoro;
- distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
- attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
- il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
- per la ripresa, è opportuno il coinvolgimento del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
- per il reinserimento dopo la malattia, viene richiamata la necessità di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008) (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs.81/2008);
- il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda, in mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento mdi soggetti pubblici (ASL, etc).