"DPCM 8 marzo 2020

Come noto alle aziende associate, il drammatico evolversi della situazione relativa all’epidemia di COVID 19 in atto nel nostro Paese, ha indotto il Consiglio dei Ministri ad emanare, nella giornata di ieri, il DPCM 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020.
Dall’entrata in vigore del predetto DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i DPCM del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

AREE TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLE NORME DEL DPCM 8 MARZO 2020
A) Il DPCM 8 marzo 2020 estende le misure di contenimento dell’epidemia all’intera Regione Lombardia ed a ulteriori 14 Province:
MODENA – PARMA – PIACENZA – REGGIO NELL’EMILIA – RIMINI – PESARO E URBINO – ALESSANDRIA – ASTI – NOVARA – VERBANO/CUSIO/OSSOLA – VERCELLI – PADOVA – TREVISO – VENEZIA
Il nuovo provvedimento estende, pertanto, la “zona rossa” a tutta la regione Lombardia e nelle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, prevedendo:
· di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da questi territori nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;
· la raccomandazione per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie;
· la sospensione di scuole ed università;
. la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche;
· la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);
· sono adottate, in tutti i casi possibili, lo svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;
· sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo di garantire la possibilità della distanza di almeno un metro;
· sono consentite le attività commerciali a condizione di evitare assembramenti di persone e la distanza di un metro.
B) Su tutto il territorio nazionale sono invece previste le seguenti misure:
· la sospensione di congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, manifestazioni, eventi e spettacoli cinematografici e teatrali, di musei e luoghi di cultura;
· la sospensione di scuole e università fino al 15 marzo;
· l’applicazione della modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato;
· qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di
congedo ordinario o di ferie;
· il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
· si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
· e’ consentita l’attività di ristorazione con obbligo di garantire la possibilità della distanza di almeno un metro.

LINEE DI INDIRIZZO INTERPRETATIVO RELATIVE ALLO SPOSTAMENTO DEGLI UOMINI E DELLE MERCI

a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
c) trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

C) DPCM 8 MARZO 2020 – LAVORO AGILE E MISURE DI PREVENZIONE
Si evidenzia e si ricorda, peraltro, che la ratio del DPCM 8 marzo 2020 (come già dei precedenti) è di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone. In quest’ottica, rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r), del DPCM per tutto il territorio nazionale), cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.
Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM. Ciò sempre in attesa che
vengano definite - per tutto il territorio nazionale - procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali anche a individuare le misure di carattere precauzionale cui i soggetti che svolgono attività economiche organizzate possono subordinare l’accesso ai propri locali.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO GIA’ EMANATE DAI PRECEDENTI DECRETI
Con l’occasione, si riassumono e si rammentano, di seguito, le misure preventive che i datori di lavoro devono obbligatoriamente adottare per gestire l’emergenza Coronavirus già deliberate dal governo nelle scorse settimane.

MISURE PREVENTIVE
Le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio: esempio, guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico.
Inoltre, dovrà provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo.
Inoltre, il lavoratore, dovrà attenersi alle comuni misure preventive, quali la cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro e l’attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi
influenzali.

SMART-WORKING
Per le attività esternalizzabili, l’azienda può, in tutto il territorio nazionale, attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale. L’importante è seguire le prescrizioni previste dal legislatore, previste dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2017.
In questi casi, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it) devono essere fornite le seguenti informazioni:
Gli obblighi informativi, previsti dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, sono assolti, in via telematica, anche utilizzando il presente modello. (indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro).


Si indicano, di seguito, gli uffici della scrivente Associazione a disposizione per ogni eventuale chiarimento:

 

dr. Giorgio Meschiari

Area Lavoro e Relazioni Industriali Confindustria Taranto

Via Dario Lupo, 65 - 74121 Taranto
tel. (+39) 099/7345111 (centralino) - (+39) 099/7345304 (diretto) - fax (+39) 099/377902
cell. 338/4338364
e-mail: meschiari@confindustria.ta.it

 

Si allegano alla presente;
- DPCM 8 marzo 2020;
- ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 646 dell’8 marzo 2020;
- ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n. 177 dell’8 marzo 2020;
- Direttive rese dal Ministero dell’Interno in merito al DPCM 8 marzo 2020;
- modulo di autocertificazione per lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.